Art.10

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

  1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, diverse da quelle disciplinate al precedente art. 9, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
  2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
  3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
  4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
     
  5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

    1. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
    2. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
    3. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

 

 

COMUNE DI ABANO TERME
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
art. 1
art. 2
art. 3
art. 4
art. 5
art. 6
art. 7
art. 8
art. 9
art. 10
art. 11
art. 12
art.13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17
art. 18