Art.10
Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del
sottosuolo e soprassuolo.
- Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con
condutture, cavi e impianti in genere, diverse da quelle disciplinate al
precedente art. 9, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza
delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico
passaggio.
- Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
- Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci
a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
- Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per
il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre
il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di
costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
- Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo,
il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è
applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune
con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
- il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale
fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
- il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni
superiori al chilometro lineare;
- per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va
maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
- occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50
per cento;
- occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.